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LO STATUTO (20.09.2012)

Titolo I – Disposizioni Generali 

Art. 1) E’ costituita in Verona l’Associazione di volontariato denominata: “A.L.S. Soccorso ONLUS”.

Art. 2) L’Associazione è composta di sole persone fisiche.

Art. 3) L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti della L. 266/1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La prima Assemblea dopo la costituzione delibererà il regolamento operativo.

Art. 4) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 5) L’Associazione integra una struttura retta dal principio di democraticità, in base al quale regola il proprio funzionamento in ogni aspetto.

Art. 6) Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto al proposito dall’art. 28.

Art. 7) Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 del Codice Civile.

Art. 8) Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla normativa in materia di Volontariato e ai principi dell’ordinamento giuridico

 

Titolo II – Finalità dell’Organizzazione 

Art. 9) L’Associazione di Volontariato A.L.S. Soccorso persegue il fine della solidarietà civile e sociale.

Art. 10) L’Associazione di volontariato A.L.S. si propone di addestrare, istruire ed organizzare personale volontario idoneo a svolgere funzioni di protezione civile e pronto soccorso nei specifici campi previsti dalle norme nazionali, organizzando cioè: attività di informazione alla collettività, corsi di formazione, produzione filmati ed audiovisivi per l’ambito della formazione della coscienza civile. Collaborando nel servizio di pronto soccorso e trasporto malati nonché nel soccorso medico per quanto riguarda l’aspetto Socio Sanitario e organizzando servizio di radiotrasmissioni e antincendio per l’aspetto tecnico logistico.

Art. 11) L’organizzazione di volontariato A.L.S. Soccorso opererà inizialmente nel territorio della provincia di Verona con possibilità, una volta inseriti nelle liste Ministeriali di intervento in tutta Italia ed eventuali paesi esteri.

Art. 12) L’Associazione potrà mettere a disposizione la propria struttura e le proprie risorse umane a favore di strutture pubbliche o private, eventualmente incaricate di Pubblico Servizio, che la mettano in condizione di perseguire i propri scopi associativi.

 

Titolo III – I Soci 

Art. 13) L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo tra tutti coloro che hanno presentato domanda ed abbiano superato il corso preparatorio ferme restando le seguenti condizioni:

a) essere di maggiore età;
b) avere la cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno;
c) non aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali ed avere i requisiti di moralità ed affidabilità previsti dal D.P.R. 613/94
d) essere psicofisicamente idonei al servizio da svolgere;

Art. 14) Vengono altresì ammessi direttamente con parziale o totale riduzione della frequenza al corso aspiranti Soci con particolari specializzazioni (ad es.: Infermieri professionali, medici, vigili del fuoco, tecnici radio etc.).

Art. 15) Gli aderenti dell’Associazione hanno diritto di partecipare all’Assemblea Generale con diritto di voto. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Hanno inoltre il diritto di informazione sulle attività della vita associativa.

Art. 16) I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale spontaneo e gratuito senza fine di lucro.
I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di legge.
Il comportamento verso gli altri Soci ed all’esterno dell’Organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Art. 17) Ciascun Socio deve prestare con lealtà e diligenza i servizi nei turni e nei modi programmati dal Consiglio Direttivo attenendosi strettamente agli insegnamenti ed alle disposizioni ricevute.

 Art. 18) La qualità di Socio si perde per:

a) dimissioni volontarie
b) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo
c) decadenza

Art. 19) Ogni qualvolta il Socio non abbia più le caratteristiche di cui all’art. 13, che di fatto non presti alcun servizio per un periodo continuativo di sei mesi o sia assente dalle attività programmate per tre volte consecutive o anche una sola volta quando questa sia una chiamata ufficiale della Prefettura per stato di calamità, decade dalla qualifica di Socio. La decadenza deve essere ratificata dall’Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del Socio a seguito dell’inosservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto e quando tenga atteggiamenti o comportamenti atti ad intralciare gravemente le attività programmate o svolga le stesse negligentemente, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato; l’esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea alla prima riunione utile.

 

Titolo IV – Gli Organi 

Art. 21) Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 22) L’Assemblea Generale è costituita dalla totalità dei Soci.

Art. 23) L’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante affissione di avviso di convocazione nell’Albo degli avvisi dell’Associazione.
L’avviso dovrà contenere le indicazioni dei giorni di prima e seconda convocazione, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Art. 24) L’avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno una settimana prima della data prevista per la prima convocazione.

Art. 25) L’Assemblea Generale ordinaria:

a) elegge tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio di previsione e consuntivo;
c) delibera il regolamento operativo sulla prestazione delle varie attività di volontariato come predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione o la vita dell’Associazione e sottoposti al suo esame dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 26) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione laddove siano presenti la metà più uno dei Soci, così come risultanti dal libro dei Soci, alla data dell’affissione dell’avviso di convocazione.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza più uno dei voti dei Soci presenti.

Art. 27) L’Assemblea Straordinaria provvede ad eventuali modifiche del presente Statuto e all’approvazione dello scioglimento dell’Organizzazione.

Art. 28) L’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle modifiche dello Statuo è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci, così come risultanti dal libro dei Soci alla data di affissione dell’avviso di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli intervenuti.

Art. 29) L’o scioglimento dell’Organizzazione deve essere approvato con voto favorevole dei tre quarti dei Soci così come risultanti dal libro dei Soci alla data di affissione dell’avviso di convocazione.

Art. 30) L’Assemblea è presieduta da persona designata tra gli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato allo stesso modo.

Art. 31) Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32) Le cariche associative sono tutte elettive e gratuite; non è ammesso il concorso di terzi, esterni all’Associazione, nella determinazione delle cariche associative.

Art. 33) Il consiglio Direttivo è composto da sette Soci che sono eletti dall’Assemblea Generale fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell’atto costitutivo.

Art. 34) Il Consiglio Direttivo ha durata quinquennale. I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono rieleggibili per un solo mandato.

Art. 35) Il Consiglio Direttivo delibera circa:

a) l’ammissione o l’esclusione dei Soci;
b) la tenuta del libro dei Soci;
c) la formazione del bilancio;
d) l’elaborazione dei calendari di attività e dei turni di servizio dei Soci;
e) le spese di straordinaria entità o di carattere continuativo;
f) l’accettazione di donazioni o di lasciti;
g) ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Presidente del Consiglio Direttivo o riservata alla sua competenza dallo statuto.

Art. 36) Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti coloro che siano da almeno due anni iscritti al libro Soci.

Art. 37) La perdita della qualifica dei componenti del Consiglio Direttivo si ha per:

a) morte del socio;
b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualifica di Socio;
c) dimissioni volontarie.

Art. 38) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a reintegrarlo con il primo dei non eletti nell’ultima elezione da parte dell’Assemblea Generale o, in caso questo non sia possibile, il Presidente provvederà a convocare un’Assemblea Ordinaria per l’elezione dl/dei nuovi componenti.

Art. 39) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 40) Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo dagli stessi alla prima seduta escluso il primo che è nominato direttamente nell’atto costitutivo. Esso dura in carica 5 anni e la sua carica è assolutamente gratuita.

Art. 41) Al Presidente del Consiglio Direttivo è affidata la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo:

a) rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi;
b) sottoscrive convenzioni, contratti e tutto ciò che è necessario al perseguimento degli scopi sociali;
c) ha autonomia di spesa per la normale gestione degli affari associativi;
d) dispone su mandato del Consiglio Direttivo spese straordinarie o di carattere continuativo e compie ogni altro atto non espressamente riservato alla competenza di altro organo associativo, utile e necessario al miglior perseguimento degli scopi associativi.

Art. 42) Può essere eletto Presidente del Consiglio Direttivo qualunque Socio che al momento dell’elezione sia iscritto da almeno 3 anni nel libro Soci.

Art. 43) La perdita della carica di Presidente del Consiglio Direttivo si ha per:

a) morte;
b) perdita della qualifica di Socio;
c) dimissioni volontarie.

Art. 44) Qualora il Presidente sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente. Nel caso di impossibilità definitiva (vedi art. 43) il Vicepresidente provvederà alla convocazione del Consiglio direttivo per la rielezione del nuovo Presidente.

 

Titolo V – Risorse economiche

 Art. 45) L’Associazione non ha fine di lucro.

L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell’Associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali che vengono inserite in apposita voce di bilancio e la cui utilizzazione viene deliberata dall’Assemblea in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/91;
h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi della L. 266/91.

 

Titolo VI – Il bilancio 

Art. 46) Il bilancio preventivo e consuntivo sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 47) Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Art. 48) Nella redazione del bilancio il Consiglio Direttivo dovrà attenersi ai criteri di analiticità e trasparenza. In particolar modo dovranno essere chiaramente indicati:

a) i beni mobili e immobili di cui l’Associazione è proprietaria;
b) i contributi volontari ricevuti da Soci, da privati o Enti Pubblici indicando per ciascuna entrata il soggetto di provenienza e l’entità del contributo;
c) i lasciti o le donazioni ricevute. Per ciascun lascito o donazione dovrà essere indicato il testatore, il donante nonché l’importo dello stesso;
d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
e) le spese sostenute per la normale gestione dell’Associazione nonché l’importo e l’analitica indicazione delle spese di straordinaria importanza o di ordine continuativo.

Art. 49) L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Tutti gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati nella realizzazione di attività istituzionali.

Art. 50) Il bilancio così come elaborato dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci che lo approva con le modalità sopra indicate.

 

Titolo VII – Personale retribuito 

Art. 51) L’organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla L.266/91 e dalla L.R. 40/93.

 

Titolo VIII – Convenzioni e rapporti con altri soggetti

Art. 52) Le convenzioni tra l’A.L.S. Soccorso ed altri enti e soggetti sono deliberati dall’Assemblea.

Art. 53) Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell’A.L.S. Soccorso.

Art. 54) La convenzione è stipulata dal Presidente dell’A.L.S. Soccorso il quale decide sulle modalità di attuazione della stessa.

Art. 55) L’A.L.S. Soccorso può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili e di solidarietà.

 

Titolo IX – La responsabilità 

Art. 56) Gli aderenti all’A.L.S. Soccorso sono assicurati per le malattie, l’infortunio e la responsabilità civile verso terzi, come da vigenti norme di legge.

Art. 57) L’A.L.S. può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità civile generale con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale.

 

Titolo X – Disposizioni finali 

Art. 58) In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’Organizzazione, i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore